CittadinanzAttiva 2010-2011. Incontro sul tema “Libertà della persona (per): tra diritti e doveri”. Relatore: Prof. Pier Paolo Forte

Il giorno 18 dicembre 2010, presso il Palazzo dei Congressi delle Terme di Telese,  si è tenuto l’incontro sul tema “Libertà della persona (per): tra diritti e doveri”, che rientra nel  Laboratorio di formazione sociale CittadinanzAttiva, un progetto ideato e realizzato dal Centro Studi Sociali Bachelet ONLUS della Diocesi di Cerreto S.- Telese- Sant’Agata dei Goti. E’ intervenuto il Prof. Pier Paolo Forte, Docente presso l’Università del Sannio.

Il Prof. Forte apre l’incontro affermando che qualunque cosa significhi la libertà, qualunque dimensione e qualunque responsabilità ne abbiamo (una delle grandi questioni del ‘900 è se in ordine alla libertà e più in generale alla capacità di decidere, di assumere deliberazioni, noi abbiamo tutti delle responsabilità oppure no).

“Libertà per” suppone che la libertà debba avere uno scopo, o quanto meno debba avere un movente, o quanto meno che le decisioni e le responsabilità che l’esercizio delle libertà portano con sé debbano avere un senso.

Tutto ciò si riflette sulla convivenza. Quando si riflette sulla libertà, ad un certo punto si comincia a riflettere in termini giuridici della convivenza, delle regole della convivenza e dei relativi problemi.

Ci sono alcune libertà che nell’esperienza della nostra contemporaneità, quella della Repubblica costituzionale, hanno un senso perché quando è riconosciuto giuridicamente a qualcuno una libertà, ciò significa che c’è qualcun altro (essere umano, gruppo o istituzione) che riceve in conseguenza una limitazione. Al riguardo, il Prof. Forte riporta alcuni esempi tratti dalla Carta Costituzionale:

  • L’art. 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”.
  • L’art. 20 “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”.
  • L’art. 13 “La libertà personale è inviolabile”: Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra costrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Ci sono alcuni poteri che nulla possono fare in ordine ad alcuni aspetti della nostra dignità, del nostro corpo, della nostra persona e del modo con il quale essa si colloca in relazione agli altri. Questo ha dei riflessi di carattere processuale come sancito dall’art. 111: Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
  • L’art. 14 “Il domicilio è inviolabile”: Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
  • L’art. 15 “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.” La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
  • L’art. 16 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.”

Quando la Repubblica costituzionale è nata, le è stato assegnato un compito davvero rilevante. Il secondo comma dell’art. 3 della Costituzione, “il principio di eguaglianza sostanziale”, sancisce un’idea dell’uguaglianza imperniata sulla libertà: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” In questo comma, non c’è solo l’affermazione per la quale le nostre libertà devono essere garantite nei confronti degli altri e dei poteri pubblici. Comincia a farsi strada una duplice strada e cioè che intorno alle libertà esistano delle responsabilità.

Ciascuno di noi può esprimere se stesso, ma deve farlo al meglio e per questo deve essere tutelato. Ciò introduce il concetto di responsabilità. In altri termini, dietro ogni libertà comincia ad essere presente inequivocabilmente un’idea di responsabilità.

Il fronte in cui la libertà tocca la responsabilità è quel fronte dove maggiormente trova spazio il legame tra libertà e giustizia. Laddove l’esercizio delle libertà viene attuato attraverso il filtro della responsabilità, che alla libertà segue la giustizia.

Una delle grandi novità della seconda metà del ‘900 sta nel fatto che la libertà, la responsabilità e la giustizia interessano tutti, non solo i cittadini ma anche i non cittadini. Infatti, il terzo comma dell’art.10 afferma che lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Ci sono alcune libertà, nelle quali gli ordinamenti giuridici e politici si limitano a descriverle e a consentirne un utilizzo. Ad esempio, per quanto riguarda la libertà di associazione, l’art. 18 sancisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Sta a noi definire le finalità dell’associazione. La libertà garantita da punto di vista giuridico è lo strumento associativo.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. (art. 33)

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. (art. 36)

La retribuzione non è intesa come una forma di denaro, più ce n’è meglio è, ma come base irrinunciabile per la libertà e la dignità.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera. (art. 38)

L’organizzazione sindacale è libera.  Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. (art. 39)

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico, non solo nelle relazioni tra i partiti, ma anche all’interno di ciascun partito, al fine di determinare la politica nazionale. (art. 49) Pertanto, il partito azienda, il partito autocratico sono incostituzionali. Quanto affermato dall’art. 49 è funzionale per applicare l’art. 48:  “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.” Solo i partiti organizzati in forma democratica, cioè dal basso, riescono ad assicurare un sistema nel quale le libertà connesse all’esercizio di voto hanno un senso e riescono ad essere espresse.

Ci sono alcune libertà rispetto alle quali lo Stato propone delle esortazioni ad indirizzare le finalità legate all’esercizio delle libertà verso alcuni valori. Non si tratta di un’imposizione, di un divieto, ma di una vera e propria esortazione. In che modo? Attraverso alcune tecniche. “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.” (art. 45)

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. (art. 46)

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. (art. 47)

Ci sono, invece, dei casi in cui esiste il problema degli abusi delle libertà. Quando si parla della libertà per, si dà per scontato che i titolari delle libertà possano abusarne. In questo caso, bisogna intervenire con delle limitazioni delle libertà.

La Costituzione stessa, è un mezzo per limitare il potere e le sue “libertà”.

L’art. 41 afferma che: “L’iniziativa economica privata è libera, MA non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. PERCIO’, la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”

Questa è una norma di grandi compromessi. Si tratta di una transazione di visioni liberiste e marxiane. Nel XXI secolo, questa disposizione costituzionale costituisce la base della normativa per la sicurezza delle imprese, nonché della disciplina antitrust. In altri termini, nel XXI secolo la limitazione alla libertà d’impresa può essere letta anche come obbligo a comportarsi in termini concorrenziali corretti.

Una delle libertà da sempre discussa, è quella connessa al concetto di proprietà privata. Una certa idea della libertà vede nella proprietà privata il suo paradigma più evidente. Il proprietario è l’uomo libero. L’uomo libero è necessariamente proprietario. Anche in questo caso, più precisamente nell’art. 42 della Costituzione, entra in gioco il concetto di responsabilità. L’art. 42, infatti, sancisce: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.”

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. (art.43)

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. (art. 44)

Tutto questo trova un senso e ci fa diventare costituzionalmente sovrani solo se riusciamo ad usare le libertà come se fossero doveri.

Il paradosso dell’estremizzazione della libertà è il ridursi volontariamente in schiavitù. Le libertà del XXI non solo vengono difese, sostenute e tenute reali solo se c’è qualcuno che ne assume la responsabilità e il costo. Delle libertà non è sufficiente proclamare a parole la necessità, ma costa in termini di iniziative, di relazione, di continenza. Le affermazioni delle libertà passano necessariamente per un costo. Le libertà si pagano con i doveri.

L’ art. 21, sulla libertà d’informazione, afferma che:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Libertà mai così dipendente dalla responsabilità di chi si vuole informare.

Nell’epoca del digitale, il problema non è più avere una pluralità di informazioni, ma la responsabilità di ognuno di noi di cercare l’informazione affidabile, di fidarsi dell’informazione giusta.

Il XXI secolo all’insegna di una grande novità, vale a dire quella nella quale per le libertà non si lotta più per affermarle, per realizzarle, per proclamarle, ma abbiamo la responsabilità di lottare per mantenerle in piedi. Tutte quelle che riteniamo indispensabili alla convivenza dignitosa hanno bisogno oggi di una responsabilità ulteriore. Non più libertà per. La nostra generazione comincia a fare i conti con la necessità di avere la libertà e la sua manutenzione come un fine. Tocca a noi difendere le nostre libertà individualmente.

Ci sono molti segnali a livello costituzionale che ci fanno capire che c’è bisogno di una finalità per concordare le libertà. Libertà per significa concordare a cosa servono e perché vadano affermate le libertà.

Agata Abbamondi

Patrizia Lombardi

Ada Mancinelli

Libertà della persona tra diritti e doveri- Prof. Pier Paolo Forte

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